Art. 212 
             Disposizioni in materia di privatizzazioni 
 
  1. Il secondo periodo dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 
   31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge
   30 luglio 1994, n. 474, e' sostituito dal seguente:  "La  clausola
   che prevede un limite di possesso  decade  comunque  allorche'  il
   limite sia superato per effetto di un'offerta pubblica di acquisto
   promossa ai sensi degli articoli 106 o 107 del testo  unico  delle
   disposizioni in materia di mercati finanziari,  emanato  ai  sensi
   dell'articolo 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.". 
 
          Nota all'art. 212: 
            - Il testo vigente dell'art.  3  della  legge  30  luglio
          1994, n. 474 (Conversione in legge, con modificazioni,  del
          decreto-legge 31 maggio 1994, n.  332,  recante  norme  per
          l'accelerazione   delle   procedure   di   dismissioni   di
          partecipazioni  dello  Stato  e  degli  enti  pubblici   in
          societa' per  azioni),  gia'  modificato  dall'art.  1  del
          decreto-legge 28 settembre 1996,  n.  504,  convertito  con
          legge  23  novembre  1996,  n.  602,   come   ulteriormente
          modificato dal decreto legislativo qui  pubblicato,  e'  il
          seguente: 
            "Art. 3 (Altre clausole statutarie).  -  1.  Le  societa'
          operanti nei settori di cui all'art. 2, nonche' le banche e
          le  imprese  assicurative,  direttamente  o  indirettamente
          controllate  dallo  Stato  o   da   enti   pubblici   anche
          territoriali ed economici, possono introdurre nello statuto
          un limite massimo di possesso azionario non superiore,  per
          le societa'  di  cui  all'art.  2,  al  cinque  per  cento,
          riferito  al  singolo  socio,  al  suo  nucleo   familiare,
          comprendente il  socio  stesso,  il  coniuge  non  separato
          legalmente e i figli minori, ed al gruppo di  appartenenza:
          per tale intendendosi il soggetto, anche non  avente  forma
          societaria,  che  esercita  il   controllo,   le   societa'
          controllate e quelle controllate  da  uno  stesso  soggetto
          controllante, nonche'  le  societa'  collegate;  il  limite
          riguarda  altresi'   i   soggetti   che,   direttamente   o
          indirettamente,   anche   tramite   controllate,   societa'
          fiduciarie o interposta persona aderiscono anche con  terzi
          ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o  al
          trasferimento  di  azioni  o  quote  di  societa'  terze  o
          comunque ad accordi o patti di cui all'art.  10,  comma  4,
          della legge 18  febbraio  1992,  n.  149,  come  sostituito
          dall'art. 7, comma 1, lettera b), del presente decreto,  in
          relazione a societa' terze, qualora tali  accordi  o  patti
          riguardino almeno il dieci per cento delle  quote  o  delle
          azioni con  diritto  di  voto  se  si  tratta  di  societa'
          quotate, o il venti per cento se si tratta di societa'  non
          quotate. 
            2. Con riferimento alle partecipazioni azionarie  diverse
          da quelle detenute dallo  Stato,  da  enti  pubblici  o  da
          soggetti da questi controllati, il superamento  del  limite
          di cui al comma 1 comporta divieto di esercitare il diritto
          di voto e comunque i diritti aventi  contenuto  diverso  da
          quello   patrimoniale,   attinenti   alle    partecipazioni
          eccedenti il limite stesso. Alla  partecipazione  eccedente
          il limite alla data del 2 ottobre 1993 le  disposizioni  di
          cui al presente comma non si applicano per  un  periodo  di
          tre anni dalla stessa data. 
            3. Le clausole statutarie introdotte ai sensi del comma 1
          del presente articolo, nonche' quelle introdotte al fine di
          assicurare la tutela di minoranze  azionarie,  non  possono
          essere   modificate   per   un   periodo   di   tre    anni
          dall'iscrizione delle  relative  delibere  assembleari.  La
          clausola che prevede un limite di possesso decade  comunque
          allorche' il limite sia superato per effetto di una offerta
          pubblica di acquisto promossa ai sensi degli articoli 106 o
          107 del  testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di
          mercati finanziari, emanato ai  sensi  dell'art.  21  della
          legge 6 febbraio 1996, n. 52".