Art. 243. Il permesso di cui all'articolo precedente non conferisce al postulante ne' un diritto di prelazione, ne' alcuna altra ragione esclusiva per il conseguimento della concessione, ma solo la facolta' di eseguire nelle proprieta' private e pubbliche, osservando il disposto della legge, gli studi e le operazioni geodetiche, necessarie alla compilazione del progetto. Il permesso potra' venire accordato contemporaneamente per la medesima linea a piu' postulanti, e s'intendera' estinto alla scadenza del tempo per cui fu concesso.