(Allegato F-art. 243)
 
                              Art. 243. 
 
  Il permesso  di  cui  all'articolo  precedente  non  conferisce  al
postulante ne' un diritto di prelazione,  ne'  alcuna  altra  ragione
esclusiva per il conseguimento della concessione, ma solo la facolta'
di eseguire nelle  proprieta'  private  e  pubbliche,  osservando  il
disposto  della  legge,  gli  studi  e  le   operazioni   geodetiche,
necessarie alla compilazione del progetto. Il permesso potra'  venire
accordato contemporaneamente per la medesima linea a piu' postulanti,
e s'intendera' estinto alla scadenza del tempo per cui fu concesso.