Art. 247. Alla stipulazione dell'atto di concessione, il concessionario dovra' dare una primordiale cauzione per assicurare che entro il termine da fissarsi nell'atto medesimo egli fara' il deposito definitivo, che gli verra' nell'atto stesso prescritto a guarentigia dell'adempimento dell'assunta impresa. Tale deposito definitivo sara' restituito a rate di mano in mano che procederanno i lavori di costruzione, salvo un'ultima rata che verra' ritenuta fin dopo la collaudazione finale dell'opera.