(Allegato F-art. 247)
 
                              Art. 247. 
 
  Alla  stipulazione  dell'atto  di  concessione,  il  concessionario
dovra' dare una primordiale cauzione  per  assicurare  che  entro  il
termine  da  fissarsi  nell'atto  medesimo  egli  fara'  il  deposito
definitivo, che gli verra' nell'atto stesso prescritto a  guarentigia
dell'adempimento dell'assunta impresa. 
 
  Tale deposito definitivo sara' restituito a rate di  mano  in  mano
che procederanno i lavori di costruzione, salvo  un'ultima  rata  che
verra' ritenuta fin dopo la collaudazione finale dell'opera.