(Allegato F-art. 248)
 
                              Art. 248. 
 
  Le concessioni delle ferrovie  pubbliche  si  fanno  per  un  tempo
determinato dagli atti delle medesime, alla scadenza del quale, o pel
fatto solo di essa scadenza lo Stato  sottentrera'  ai  concessionari
nell'esercizio di tutti gli utili e prodotti degli stabili  od  opere
costituenti le ferrovie concesse e le loro dipendenze. 
 
  Dovranno  all'anzidetta  scadenza  i  concessionari  consegnare  al
Governo in buono stato la strada  ferrata,  le  opere  componenti  la
medesima e le sue dipendenze, quali sono l'armamento  della  via,  le
stazioni con le fabbriche tutte che vi sono comprese, le  rimesse,  i
magazzini, le officine, le tettoie ed i  rilevati  di  caricamento  e
scaricamento,  le  case  e  casotti  di  guardia,  gli  uffizi  delle
esazioni, le macchine fisse ed in generale qualunque  altre  immobile
che non abbia per destinazione distinta e speciale  il  servizio  dei
trasporti. 
 
  Se durante quel  numero  di  anni  anteriori  alla  scadenza  delle
concessioni  che  sara'  stabilito  negli  atti  delle  medesime,   i
concessionari non si porranno in grado di ridurre  la  loro  ferrovia
nella buona condizione nella quale deve essere consegnata al Governo,
questo sara' in diritto di sequestrarne i prodotti e di valersene per
far eseguire d'ufficio i lavori che rimanessero imperfetti.