(Allegato F-art. 251)
 
                              Art. 251. 
 
  Se, alla scadenza del  termine  fissato  dagli  atti  medesimi  pel
compimento ed apertura al permanente e regolare esercizio delle linee
concesse, i concessionari non  avranno  dato  piena  esecuzione  alle
contratte  obbligazioni,  senza  aver   fatto   legalmente   constare
d'impedimenti di forza maggiore  del  tutto  indipendenti  dal  fatto
proprio, incorreranno di pien diritto  e  senza  che  occorra  alcuna
costituzione in  mora  nella  decadenza  della  concessione  e  nella
perdita della intiera cauzione definitiva. (Vedi art. 253).