Art. 252. Nel detto caso il Governo provvedera' alla continuazione ed ultimazione delle opere tutte rimaste imperfette, ed all'esecuzione. di tutte le altre obbligazioni contratte dai concessionari, col mezzo di un'asta pubblica da aprirsi sulle basi dei capitolati annessi agli atti di concessione, e. per riguardo alle opere o parti di opere gia' eseguite, ai materiali utili provvisti, ai terreni acquistati ed ai tronchi di strada clic si trovassero gia' posti in esercizio, sul prezzo di stima che verra' determinato da arbitri inappellabili, due dei quali da nominarsi uno da ciascuna delle parti ed il terzo, in caso di disaccordo, dal tribunale di commercio.