(Allegato F-art. 252)
 
                              Art. 252. 
 
  Nel  detto  caso  il  Governo  provvedera'  alla  continuazione  ed
ultimazione delle opere tutte rimaste imperfette, ed  all'esecuzione.
di tutte le altre obbligazioni contratte dai concessionari, col mezzo
di un'asta pubblica da aprirsi sulle basi dei capitolati annessi agli
atti di concessione, e. per riguardo alle opere o parti di opere gia'
eseguite, ai materiali utili provvisti, ai terreni acquistati  ed  ai
tronchi di strada clic si trovassero gia'  posti  in  esercizio,  sul
prezzo di stima che verra' determinato da arbitri inappellabili,  due
dei quali da nominarsi uno da ciascuna delle parti ed  il  terzo,  in
caso di disaccordo, dal tribunale di commercio.