Art. 253. Le concessioni saranno deliberate a chi, oltre ad assumersi tutte le obbligazioni dei concessionari decaduti, i quali in ogni caso non potranno mai essere deliberatoti, ed al prestare tutte le necessarie guarentigie d'idoneita' e responsabilita', avra' offerto un maggiore aumento sul detto prezzo di stima. Il prezzo del deliberamento sara', nel termine che verra' stabilito dagli atti d'incanto, corrisposto dai nuovi concessionari ai concessionari decaduti, prelevatone pero' prima cio' che sara' dovuto alio Stato in rimborso di quella parte della cauzione definitiva che fosse gia' stata restituita.