(Allegato F-art. 253)
 
                              Art. 253. 
 
  Le concessioni saranno deliberate a chi, oltre ad  assumersi  tutte
le obbligazioni dei concessionari decaduti, i quali in ogni caso  non
potranno mai essere deliberatoti, ed al prestare tutte le  necessarie
guarentigie d'idoneita' e responsabilita', avra' offerto un  maggiore
aumento sul detto prezzo di stima. 
 
  Il prezzo del deliberamento sara', nel termine che verra' stabilito
dagli  atti  d'incanto,  corrisposto  dai  nuovi   concessionari   ai
concessionari decaduti, prelevatone pero' prima cio' che sara' dovuto
alio Stato in rimborso di quella parte della cauzione definitiva  che
fosse gia' stata restituita.