(Allegato F-art. 254)
 
                              Art. 254. 
 
  Se il primo incanto andasse deserto, si dovra', dentro termine  non
minore di due mesi, procedere ad un secondo, il quale  potra'  essere
aperto con ribasso non maggiore di un quarto sul primitivo prezzo  di
stima delle opere eseguite, dei terreni acquistati  e  dei  materiali
provvisti. 
 
  Quando riesca infruttuoso anche il secondo incanto, i concessionari
saranno  definitivamente  decaduti   da   tutti   i   diritti   della
concessione; le porzioni di strada gia' eseguite che si trovassero in
esercizio cadranno immediatamente in proprieta' assoluta della Stato,
il quale sara' libero di conservarle o di abbandonarle, come altresi'
di continuare o no i lavori  ineseguiti;  ne'  in  qualsivoglia  caso
avra' altra obbligazione che quella di corrispondere ai concessionari
un correspettivo eguale  al  prezzo  delle  opere  eseguite  e  delle
provviste fatte, stimate indipendentemente  dilla  loro  destinazione
allo stabilimento od esercizio della strada ferrata, a giudizio degli
arbitri inappellabili sovra mentovati.