Art. 254. Se il primo incanto andasse deserto, si dovra', dentro termine non minore di due mesi, procedere ad un secondo, il quale potra' essere aperto con ribasso non maggiore di un quarto sul primitivo prezzo di stima delle opere eseguite, dei terreni acquistati e dei materiali provvisti. Quando riesca infruttuoso anche il secondo incanto, i concessionari saranno definitivamente decaduti da tutti i diritti della concessione; le porzioni di strada gia' eseguite che si trovassero in esercizio cadranno immediatamente in proprieta' assoluta della Stato, il quale sara' libero di conservarle o di abbandonarle, come altresi' di continuare o no i lavori ineseguiti; ne' in qualsivoglia caso avra' altra obbligazione che quella di corrispondere ai concessionari un correspettivo eguale al prezzo delle opere eseguite e delle provviste fatte, stimate indipendentemente dilla loro destinazione allo stabilimento od esercizio della strada ferrata, a giudizio degli arbitri inappellabili sovra mentovati.