(Allegato F-art. 256)
 
                              Art. 256. 
 
  Le proroghe all'incominciamento dei  lavori  di  costruzione  delle
ferrovie, alla loro ultimazione ed al ristabilimento  dell'interrotto
esercizio, a cui potranno avere  diritto  i  concessionari  nei  casi
legalmente accertati di forza maggiore e dal fatto loro indipendenti,
saranno  determinate  dal   Ministero   dei   lavori   pubblici   con
prefiggimento  di  termini,  l'osservanza   dei   quali   sara'   pei
concessionari obbligatoria come di  quelli  prefissi  dagli  atti  di
concessione. 
 
  In ogni circostanza in cui fossero per invocare il  caso  di  forza
maggiore onde evitare le comminate penalita', saranno i concessionari
in obbligo  di  notificare  al  Ministero  dei  lavori  pubblici  gli
avvenimenti o le cause qualunque che avessero impedito  l'adempimento
delle stipulate condizioni, e  cio'  dentro  il  termine  piu'  breve
possibile e tale  da  permettere  quelle  verificazioni  che  possono
venire giudicate necessarie per provarne la  realta'  e  valutare  la
portata delle loro conseguenze. In difetto  i  concessionari  saranno
considerati come deceduti di pien diritto da ogni azione per siffatto
riguardo.