(Allegato F-art. 257)
 
                              Art. 257. 
 
  Quando nulla sia espressamente stabilito in contrario negli atti di
concessione, potra' il Ministero dei  lavori  pubblici,  per  ragione
d'interesse pubblico, permettere ad un concessionario,  sotto  quelle
condizioni  che  trovera'  conveniente  di  prescrivere,  di   aprire
anteriormente all'intiera linea l'esercizio di parziali tronchi  come
potra' permettere l'apertura di essi tronchi,  o  dell'intiera  linea
all'esercizio libero per ogni  genere  di  trasporti,  o  limitato  a
qualche solo genere particolare, quando i lavori di  costruzione  non
siano peranco pienamente ultimati, ma portati a sogno da potersi esso
esercizio effettuare con piena sicurezza.