Art. 257. Quando nulla sia espressamente stabilito in contrario negli atti di concessione, potra' il Ministero dei lavori pubblici, per ragione d'interesse pubblico, permettere ad un concessionario, sotto quelle condizioni che trovera' conveniente di prescrivere, di aprire anteriormente all'intiera linea l'esercizio di parziali tronchi come potra' permettere l'apertura di essi tronchi, o dell'intiera linea all'esercizio libero per ogni genere di trasporti, o limitato a qualche solo genere particolare, quando i lavori di costruzione non siano peranco pienamente ultimati, ma portati a sogno da potersi esso esercizio effettuare con piena sicurezza.