Art. 258. Compiuta perfettamente tutta la linea o linee comprese in una concessione, il Ministero dei lavori pubblici fara' procedere alla loro generale collaudazione col mezzo ili una commissione o di un uffiziale da lui delegato, in contraddittorio del concessionario o suoi legittimi rappresentanti, e con intervento del commissario del Governo che ne avra' sopravvegliato la costrizione. La collaudazione si riferira' a tutte le opere costituenti il corpo della ferrovia o ferrovie, all'armamento di queste, alle case di guardia, alle stazioni, loro fabbricati e accessori ed al materiale fisso. Essa avra' per oggetto di riconoscere se nella costruzione si siano osservate le disposizioni della presente legge e del capitolato annesso all'atto di concessione, massimamente per tutto quanto concerne alla guarentigia della sicurezza pubblica ed alla regolarita', perfezione e permanenza del servizio. Se dai delegati per la collaudazione si riscontreranno mancanze nelle opere eseguite, oppure inosservanze delle anzidette disposizioni, sara' tosto ingiunto al concessionario di porvi riparo; ed ove egli non si prestasse compiutamente, potra' l'Amministrazione superiore supplirvi d'uffizio, prevalendosi all'uopo di quella parte della cauzione che ancora detenesse, e in caso d'insufficienza compensandosi sui primi prodotti dell'esercizio della ferrovia.