(Allegato F-art. 258)
 
                              Art. 258. 
 
  Compiuta perfettamente tutta la  linea  o  linee  comprese  in  una
concessione, il Ministero dei lavori pubblici  fara'  procedere  alla
loro generale collaudazione col mezzo ili una  commissione  o  di  un
uffiziale da lui delegato, in contraddittorio  del  concessionario  o
suoi legittimi rappresentanti, e con intervento del  commissario  del
Governo che ne avra' sopravvegliato la costrizione. 
 
  La collaudazione si riferira' a tutte le opere costituenti il corpo
della ferrovia o ferrovie, all'armamento  di  queste,  alle  case  di
guardia, alle stazioni, loro fabbricati e accessori ed  al  materiale
fisso. 
 
  Essa avra' per oggetto di riconoscere se nella costruzione si siano
osservate le disposizioni  della  presente  legge  e  del  capitolato
annesso  all'atto  di  concessione,  massimamente  per  tutto  quanto
concerne  alla  guarentigia  della   sicurezza   pubblica   ed   alla
regolarita', perfezione e permanenza del servizio. 
 
  Se dai delegati per la  collaudazione  si  riscontreranno  mancanze
nelle   opere   eseguite,   oppure   inosservanze   delle   anzidette
disposizioni, sara' tosto ingiunto al concessionario di porvi riparo;
ed ove egli non si prestasse compiutamente, potra'  l'Amministrazione
superiore supplirvi d'uffizio, prevalendosi all'uopo di quella  parte
della cauzione  che  ancora  detenesse,  e  in  caso  d'insufficienza
compensandosi sui primi prodotti dell'esercizio della ferrovia.