(Allegato F-art. 260)
 
                              Art. 260. 
 
  I concessionari dovranno mantenere le  loro  strade  ferrate  colle
rispettive dipendenze costantemente in buono stato, in modo tale  che
la circolazione possa  sempre  esservi  effettuata  con  facilita'  e
sicurezza. In difetto vi sara' provveduto d'uffizio, previa  regolare
ingiunzione, a maggiori spese dei concessionari medesimi. 
 
  Le anticipazioni di spese che in siffatto caso occorresse  di  fare
saranno rimborsate sopra note da  rendersi  esecutorie  dai  prefetti
delle provincie attraversate dalle ferrovie.