Art. 260. I concessionari dovranno mantenere le loro strade ferrate colle rispettive dipendenze costantemente in buono stato, in modo tale che la circolazione possa sempre esservi effettuata con facilita' e sicurezza. In difetto vi sara' provveduto d'uffizio, previa regolare ingiunzione, a maggiori spese dei concessionari medesimi. Le anticipazioni di spese che in siffatto caso occorresse di fare saranno rimborsate sopra note da rendersi esecutorie dai prefetti delle provincie attraversate dalle ferrovie.