(Allegato F-art. 262)
 
                              Art. 262. 
 
  Nell'esame dei progetti definitivi  e  dei  piani  esecutivi  delle
principali opere d'arte sara' in facolta' del  Ministero  dei  lavori
pubblici di farvi introdurre quelle modificazioni,  che,  sentito  il
concessionario  nelle   sue   osservazioni,   giudicasse   necessarie
nell'interesse del servizio pubblico. Il  concessionario  non  potra'
scostarsi,  senza  speciale  autorizzazione,  dai   piani   esecutivi
definitivamente approvati, sotto pena del rifacimento delle opere. 
 
  Sara' pero' tanto al Ministero facoltativo di ordinare,  quanto  al
concessionario di proporre, anche durante l'eseguimento  dei  lavori,
quelle  modificazioni  dei  progetti  approvati   che   fossero   per
giudicarsi necessarie od  utili,  ma  il  concessionario  non  potra'
venire  obbligato  ad  eseguire  una  modificazione  che  fosse   per
cagionargli notabili maggiori spese di costruzione  o  di  esercizio,
quando avesse per solo scopo una maggiore tecnica  regolarita'  delle
opere senza comprovata necessita'.