(Allegato F-art. 263)
 
                              Art. 263. 
 
  I concessionari noti potranno intraprendere i lavori approvati  per
la costruzione di cavalcavia o di sottovia, pel trasporto  di  strade
pubbliche o gravate di servitu' pubblica, per la costruzione di ponti
od altre opere qualunque sui fiumi e sui canali  navigabili  od  atti
alle fluttuazioni, se prima il prefetto della  provincia,  inteso  il
parere dell'ingegnere  capo,  non  acconsenta  all'eseguimento  delle
indicate opere. 
 
  Durante la loro esecuzione i concessionari dovranno prendere  tutte
le misure e sopportare tutte le spese necessarie, acciocche'  ne'  il
servizio della navigazione o dei trasporti a galla, ne'  il  pubblico
passaggio provino interruzione od incaglio. 
 
  A tale effetto a cura e spese dei concessionari, all'intersecazione
delle strade pubbliche o gravate  di  pubblica  servitu',  otre  cio'
venga giudicato necessario, saranno costrutte strade ed  altre  opere
provvisionali,  ne'  potranno  le  comunicazioni   esistenti   venire
interrotte,  se  prima  per  parte  del   suddetto   ingegnere   capo
l'idoneita' e sufficienza dei suddetti lavori provvisionali non sara'
stata accertata. 
 
  Un termine perentorio sara' assegnato ai concessionari per compiere
le opere stabili che facciano  cessare  lo  stato  provvisorio  delle
comunicazioni. 
 
  Le comunicazioni definitive prima  di  essere  aperte  al  pubblico
dovranno essere collaudate dall'ingegnere capo.