Art. 263. I concessionari noti potranno intraprendere i lavori approvati per la costruzione di cavalcavia o di sottovia, pel trasporto di strade pubbliche o gravate di servitu' pubblica, per la costruzione di ponti od altre opere qualunque sui fiumi e sui canali navigabili od atti alle fluttuazioni, se prima il prefetto della provincia, inteso il parere dell'ingegnere capo, non acconsenta all'eseguimento delle indicate opere. Durante la loro esecuzione i concessionari dovranno prendere tutte le misure e sopportare tutte le spese necessarie, acciocche' ne' il servizio della navigazione o dei trasporti a galla, ne' il pubblico passaggio provino interruzione od incaglio. A tale effetto a cura e spese dei concessionari, all'intersecazione delle strade pubbliche o gravate di pubblica servitu', otre cio' venga giudicato necessario, saranno costrutte strade ed altre opere provvisionali, ne' potranno le comunicazioni esistenti venire interrotte, se prima per parte del suddetto ingegnere capo l'idoneita' e sufficienza dei suddetti lavori provvisionali non sara' stata accertata. Un termine perentorio sara' assegnato ai concessionari per compiere le opere stabili che facciano cessare lo stato provvisorio delle comunicazioni. Le comunicazioni definitive prima di essere aperte al pubblico dovranno essere collaudate dall'ingegnere capo.