(Allegato F-art. 264)
 
                              Art. 264. 
 
  Sono parimente obbligati i concessionari, durante l'eseguimento dei
Lavori di costruzione delle ferrovie, a  provvedere,  acciocche'  non
rimangano interrotte  ne'  le  private  comunicazioni,  ne'  i  corsi
d'acque pure private,  a  meno  che  non  provino  di  esservi  stati
autorizzati da particolari convenzioni.