(Allegato F-art. 265)
 
                              Art. 265. 
 
  Tutti i lavori ed opere d'arte d'una strada ferrata pubblica e  sue
dipendenze dovranno venire eseguite  secondo  i  migliori  sistemi  e
precetti dell'arte, con solidita' proporzionata all'uso  a  cui  sono
destinati, e  con  materiali  scelti  fra  i  migliori  che  sogliono
impiegarsi nelle opere  pubbliche  delle  localita'  da  essa  strada
attraversate, o delle localita' vicine. 
 
  Il sistema proposto per l'armamento della ferrovia e per ogni sorta
di  materiale  fisso,  serviente  al  suo  esercizio,  dovra'  essere
conforme  a  quelli  generalmente  adottati  e  con   buon   successo
praticati. Potra' essere ammesso sia all'atto di concessione, sia  in
seguito un sistema diverso, quando sia dimostrato che riunisca  tutti
i voluti requisiti di permanente stabilita'.