Art. 265. Tutti i lavori ed opere d'arte d'una strada ferrata pubblica e sue dipendenze dovranno venire eseguite secondo i migliori sistemi e precetti dell'arte, con solidita' proporzionata all'uso a cui sono destinati, e con materiali scelti fra i migliori che sogliono impiegarsi nelle opere pubbliche delle localita' da essa strada attraversate, o delle localita' vicine. Il sistema proposto per l'armamento della ferrovia e per ogni sorta di materiale fisso, serviente al suo esercizio, dovra' essere conforme a quelli generalmente adottati e con buon successo praticati. Potra' essere ammesso sia all'atto di concessione, sia in seguito un sistema diverso, quando sia dimostrato che riunisca tutti i voluti requisiti di permanente stabilita'.