(Allegato F-art. 266)
 
                              Art. 266. 
 
  Le stazioni dovranno essere  provviste  di  tutte  le  fabbriche  e
stabilimenti accessori  richiesti  dalla  prontezza  del  servizio  e
regolarita' e corredate dei necessari binari di percorso, di  recesso
e di deposito. Gli sviatoi, le piatteforme  e  gli  altri  meccanismi
fissi o servienti a far passare i  veicoli  e  le  macchine  dall'uno
all'altro binario saranno stabiliti secondo un sistema approvato, nel
numero  e  nella  posizione  convenienti  all'ufficio   cui   debbono
compiere. 
 
  A seconda della natura e della quantita' dei servizi che avranno  a
farvisi, le stazioni dovranno essere provviste  di  stadere  fisse  e
mobili, di macchine fisse e mobili, per elevare e trasportar pesi, di
pozzi o condotti d'acqua occorrenti cogli opportuni serbatoi  colonne
idrauliche e macchine elevatrici, e finalmente di meccanismi fissi  o
mobili pei segnali  indicativi  della  liberta'  dell'ingresso  nelle
stazioni medesime. 
 
  L'ampiezza delle sale di aspetto sara'  proporzionata  al  concorso
dei viaggiatori, e il loro arredo sara' conveniente alle  classi  cui
vengono destinate. 
 
  Non  dovranno  mancarvi  latrine  ad  uso   pubblico   decenti   ed
opportunamente collocate. 
 
  Nelle stazioni ed in ogni  loro  accessorio  sara'  in  ogni  tempo
facoltativo  alla  superiore  Amministrazione  di   ordinare   quelle
ampliazioni, aggiunte o variazioni che l'esperienza facesse ravvisare
necessarie nell'interesse pubblico.