(Allegato F-art. 268)
 
                              Art. 268. 
 
  Il concessionario di una strada  ferrata  e'  obbligato  ad  essere
sempre provvisto di ogni genere di materiale mobile,  necessario  per
un completo servizio,  e  cosi'  di  veicoli  per  il  trasporto  dei
viaggiatori, animali, merci e materiali, di locomotive a vapore, o di
ogni altra valido corredo di  mezzi  con  cui  fosse  autorizzata  la
locomozione. 
 
  I  concessionari  dovranno  nei  loro   progetti   determinare   le
quantita', le specie e le forme normali di questi materiali  e  mezzi
di trasporto, in proporzione dell'estensione delle linee  concesse  e
della presunta quantita' e natura del movimento, e far conoscere tale
determinazione al Ministero dei  lavori  pubblici,  il  quale  potra'
ordinarvi quelle aggiunte o variazioni, che, sentite le  osservazioni
dei  concessionari,  giudichera'  convenienti  nell'interesse  di  un
regolare e lodevole servizio pubblico, tanto all'epoca  dell'apertura
dell'esercizio  delle  ferrovie,  quanto  nel   progresso   di   esso
esercizio. 
 
  Ogni sorta  di  materiale  avente  per  ispeciale  destinazione  il
servizio dei trasporti  dovra'  essere  della  migliore  qualita',  e
costrutto  secondo  modelli  di  provata  bonta'.   L'Amministrazione
superiore, tanto prima quanto durante l'impiego, sara' in facolta' di
sottoporlo a  quelle  ricognizioni  ed  esperimenti  che  giudichera'
convenienti nell'interesse della regolarita' e sicurezza del servizio
pubblico, e potra' prescrivere che venga posto fuori d'esercizio ogni
qualvolta ne giudichi l'uso sconveniente e pericoloso.