Art. 268. Il concessionario di una strada ferrata e' obbligato ad essere sempre provvisto di ogni genere di materiale mobile, necessario per un completo servizio, e cosi' di veicoli per il trasporto dei viaggiatori, animali, merci e materiali, di locomotive a vapore, o di ogni altra valido corredo di mezzi con cui fosse autorizzata la locomozione. I concessionari dovranno nei loro progetti determinare le quantita', le specie e le forme normali di questi materiali e mezzi di trasporto, in proporzione dell'estensione delle linee concesse e della presunta quantita' e natura del movimento, e far conoscere tale determinazione al Ministero dei lavori pubblici, il quale potra' ordinarvi quelle aggiunte o variazioni, che, sentite le osservazioni dei concessionari, giudichera' convenienti nell'interesse di un regolare e lodevole servizio pubblico, tanto all'epoca dell'apertura dell'esercizio delle ferrovie, quanto nel progresso di esso esercizio. Ogni sorta di materiale avente per ispeciale destinazione il servizio dei trasporti dovra' essere della migliore qualita', e costrutto secondo modelli di provata bonta'. L'Amministrazione superiore, tanto prima quanto durante l'impiego, sara' in facolta' di sottoporlo a quelle ricognizioni ed esperimenti che giudichera' convenienti nell'interesse della regolarita' e sicurezza del servizio pubblico, e potra' prescrivere che venga posto fuori d'esercizio ogni qualvolta ne giudichi l'uso sconveniente e pericoloso.