(Allegato F-art. 269)
 
                              Art. 269. 
 
  Il  concessionario  di  una  ferrovia  pubblica  ha  il  privilegio
esclusivo di qualsivoglia altra  concessione  di  ferrovia  parimente
pubblica che congiunga due punti della sua  linea,  o  che  le  corra
lateralmente entro quel limite di  distanza  che  verra'  determinato
nell'atto di concessione.