(Allegato F-art. 271)
 
                              Art. 271. 
 
  Ogni concessionario di ferrovie pubbliche ha l'obbligo di  eseguire
costantemente,  con  diligenza,  esattezza  e  prontezza,   e   senza
concedere preferenza a chicchessia, il trasporto dei viaggiatori, del
bestiame, delle derrate, mercanzie e materie d'ogni  natura  che  gli
saranno consegnate, colle sole eccezioni stabilite per alcuni oggetti
speciali  dagli  atti  di  concessione,  o  dai  decreti  reali   che
emaneranno in esecuzione della presente legge. 
 
  Salvo  una  speciale  autorizzazione  del  Ministero   dei   lavori
pubblici, la quale sara'  sempre  rivocabile,  e  salvo  il  caso  di
impossibilita' dipendente da avvenimenti impreveduti o  difficilmente
prevedibili, ogni convoglio ordinario di  viaggiatori  dovra'  sempre
essere provvisto di un numero di vetture  sufficiente  pel  trasporto
delle persone che si presenteranno agli uffizi della stazione.