Art. 271. Ogni concessionario di ferrovie pubbliche ha l'obbligo di eseguire costantemente, con diligenza, esattezza e prontezza, e senza concedere preferenza a chicchessia, il trasporto dei viaggiatori, del bestiame, delle derrate, mercanzie e materie d'ogni natura che gli saranno consegnate, colle sole eccezioni stabilite per alcuni oggetti speciali dagli atti di concessione, o dai decreti reali che emaneranno in esecuzione della presente legge. Salvo una speciale autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici, la quale sara' sempre rivocabile, e salvo il caso di impossibilita' dipendente da avvenimenti impreveduti o difficilmente prevedibili, ogni convoglio ordinario di viaggiatori dovra' sempre essere provvisto di un numero di vetture sufficiente pel trasporto delle persone che si presenteranno agli uffizi della stazione.