(Allegato F-art. 273)
 
                              Art. 273. 
 
  Le tariffe primitive e i regolamenti che le  concernono,  non  meno
che le successive variazioni loro,  dovranno  essere  fatte  note  al
pubblico e tenersi esposte continuamente nelle stazioni in  luogo  in
cui possano essere facilmente vedute da chiunque vi abbia interesse.