Art. 280. Ogni qualvolta il Governo abbia bisogno di spedire truppe o materiale militare di qualunque genere ad un punto qualsiasi di una ferrovia pubblica, il concessionario della medesima sara' tenuto a mettere tosto a di lui disposizione, ed ai prezzi stabiliti dall'atto di concessione, tutti i mezzi di trasporto che gli verranno richiesti, quand'anche la richiesta si estendesse alla totalita' di quelli di cui egli puo' disporre per l'esercizio della sua linea. Pel materiale di trasporto pericoloso il concessionario potra' esigere che la spedizione sia fatta colle necessarie cautele a carico del Governo.