(Allegato F-art. 280)
 
                              Art. 280. 
 
  Ogni qualvolta  il  Governo  abbia  bisogno  di  spedire  truppe  o
materiale militare di qualunque genere ad un punto qualsiasi  di  una
ferrovia pubblica, il concessionario della medesima  sara'  tenuto  a
mettere tosto a di lui disposizione, ed ai prezzi stabiliti dall'atto
di  concessione,  tutti  i  mezzi  di  trasporto  che  gli   verranno
richiesti, quand'anche la richiesta si estendesse alla  totalita'  di
quelli di cui egli puo' disporre per l'esercizio della sua linea. 
 
  Pel materiale di  trasporto  pericoloso  il  concessionario  potra'
esigere che la spedizione sia fatta colle necessarie cautele a carico
del Governo.