(Allegato F-art. 281)
 
                              Art. 281. 
 
  I concessionari delle ferrovie pubbliche debbono provvedere a tutti
i  casi  e  sottostare  a  tutti  gli  eventi  cosi'  ordinari   come
straordinari, senza potersi esimere dagli obblighi contratti in forza
della  loro  concessione,  e  senza  acquistare  diritto  a  speciali
compensi  che  non  fossero  espressamente  pattuiti  negli  atti  di
concessione. 
 
  Se per misura d'ordine pubblico o per la  difesa  dello  Stato,  il
Governo ordinasse la temporanea sospensione dell'esercizio, o facesse
in  modo  qualunque  interrompere  una  ferrovia,  sarebbe  da   esso
sopportata la spesa  dei  lavori  della  interruzione  e  quella  del
completo regolare ristabilimento, cessate le cause della sospensione,
senza  che  i   concessionari   potessero   pretendere   a   maggiore
risarcimento di sofferti danni.