(Allegato F-art. 283)
 
                              Art. 283. 
 
  Le ferrovie pubbliche concesse all'industria privata sono  soggette
al pagamento di ogni sorta di tributo pubblico stabilito dalla  legge
a carico degli stabili nei paesi attraversati dalle loro linee. 
 
  Tali tributi per quanto riguarda al suolo occupato dal corpo  delle
ferrovie e dalle loro dipendenze,  verranno  fissati  in  ragione  di
superficie ed in somma  non  diversa  da  quella  per  cui  il  suolo
medesimo veniva tassato nell'anteriore sua destinazione. 
 
  Le fabbriche per  uffici,  alloggi  e  sale  di  aspetto,  tettoie,
rimesse, magazzini, officine, case cantoniere  ed  altre,  quantunque
attinenti al servizio  delle  strade  ferrate,  saranno  censite  per
parificamento agli altri fabbricati delle localita' in cui si trovano
situate.