(Allegato F-art. 284)
 
                              Art. 284. 
 
  Se altro  termine  piu'  o  meno  lungo  non  sara'  stato  fissato
dall'atto di concessione, dopo scaduti trenta  anni  dal  giorno  nel
quale una ferrovia  pubblica  concessa  all'industria  privata  sara'
stata aperta al permanente esercizio sopra tutta  la  sua  lunghezza,
avra' diritto il Governo di farne a qualsivoglia epoca  il  riscatto,
previo diffidamento di un anno almeno da darsi al concessionario, ove
pure diverso termine non sia stato nella concessione stabilito. 
 
  In tal caso  al  detto  concessionario,  per  tutto  il  tempo  che
rimarra' ancora a trascorrere fino all'estinzione del suo privilegio,
verra' corrisposta un'annualita' eguale alla terza parte della  somma
dei prodotti netti ottenuti dalla ferrovia nei tre  dei  cinque  anni
immediatamente  precedenti  al  diffidamento  che  diedero   prodotto
maggiore. Oltre a cio' gli si paghera' al momento del riscatto  od  a
quell'altra epoca che dalla  concessione  fosse  stata  prestabilita,
l'importare degli oggetti mobili e provviste indicate  all'art.  249,
di cui tanto il Governo sara' in  diritto  di  esigere  la  cessione,
quanto il concessionario di obbligarlo a fare  l'acquisto  al  prezzo
risultante da stima  fissata  d'accordo,  ed  in  caso  di  dissenso,
rimessa a giudizio d'arbitri. 
 
  La suddetta annualita' potra' essere a  scelta  del  concessionario
convertita in un capitale corrispondente  all'annualita'  stessa  col
ragguaglio del cinque per cento da pagarsi all'atto del riscatto.