Art. 284. Se altro termine piu' o meno lungo non sara' stato fissato dall'atto di concessione, dopo scaduti trenta anni dal giorno nel quale una ferrovia pubblica concessa all'industria privata sara' stata aperta al permanente esercizio sopra tutta la sua lunghezza, avra' diritto il Governo di farne a qualsivoglia epoca il riscatto, previo diffidamento di un anno almeno da darsi al concessionario, ove pure diverso termine non sia stato nella concessione stabilito. In tal caso al detto concessionario, per tutto il tempo che rimarra' ancora a trascorrere fino all'estinzione del suo privilegio, verra' corrisposta un'annualita' eguale alla terza parte della somma dei prodotti netti ottenuti dalla ferrovia nei tre dei cinque anni immediatamente precedenti al diffidamento che diedero prodotto maggiore. Oltre a cio' gli si paghera' al momento del riscatto od a quell'altra epoca che dalla concessione fosse stata prestabilita, l'importare degli oggetti mobili e provviste indicate all'art. 249, di cui tanto il Governo sara' in diritto di esigere la cessione, quanto il concessionario di obbligarlo a fare l'acquisto al prezzo risultante da stima fissata d'accordo, ed in caso di dissenso, rimessa a giudizio d'arbitri. La suddetta annualita' potra' essere a scelta del concessionario convertita in un capitale corrispondente all'annualita' stessa col ragguaglio del cinque per cento da pagarsi all'atto del riscatto.