(Allegato F-art. 285)
 
                              Art. 285. 
 
  Ogni volta che dai conti del  concessionario  risulti  che  l'annuo
prodotto netto  di  una  ferrovia,  ragguagliato  sull'ultimo  scorso
quinquennio, eccede il dieci per cento, se  altro  minor  limite  non
sara' stabilito dall'atto di concessione, il Governo avra' diritto ad
una partecipazione negli utili eguale alla meta' del soprappiu'. 
 
  Tale diritto potra' egli cominciare  ad  esercitare  soltanto  dopo
scaduti quindici anni dal  giorno  dell'apertura  della  ferrovia  al
permanente  esercizio  sull'intiera  sua  linea,  se   nell'atto   di
concessione non sara' stata espressamente fissata epoca piu' lontana. 
 
  Si dichiara poi intendersi per prodotto netto quello che rimane del
prodotto lordo, detratte le  spese  d'esercizio,  di  manutenzione  e
riparazione ordinaria e straordinaria, i canoni e i tributi pubblici,
le spese di amministrazione, quelle di sorveglianza del Governo,  ove
ne sia il caso, il fondo  di  riserva  e  quello  di  estinzione  del
capitale di primo stabilimento. 
 
  Il Governo potra' rinunciare alla compartecipazione  dei  prodotti,
cui avrebbe diritto,  imponendo  al  concessionario  un  abbassamento
corrispondente nelle tariffe.