(Allegato F-art. 286)
 
                              Art. 286. 
 
  Per l'esercizio dei diritti che le disposizioni  dei  due  articoli
precedenti conferiscono al Governo,  come  anche  per  l'accertamento
degli oneri che gli imponesse una concessione fatta con  garanzia  di
un minimo d'interesse sul capitale o di un  minimo  di  prodotto,  il
concessionario dovra' sempre assoggettarsi alle regole  che  verranno
prescritte per la verificazione delle spese e prodotti di ogni sorta,
e dar comunicazione ai commissari di esso Governo dei conti di  dette
spese e prodotti e dei documenti giustificativi.