(Allegato F-art. 289)
 
                              Art. 289. 
 
  I  concessionari  di  ferrovie  pubbliche  sono   sottoposti   alla
osservanza non solo delle prescrizioni della  presente  legge  e  dei
regolamenti di polizia e di sicurezza pubblica emanati in  esecuzione
della medesima, ma anche di quelle misure e disposizioni speciali che
l'amministrazione superiore, sentite le loro  osservazioni,  potrebbe
prescrivere per assicurare la polizia, il  regolare  esercizio  e  la
conservazione delle ferrovie e delle loro dipendenze. 
 
  Saranno sempre a carico dei concessionari le spese occorrenti o che
avra' cagionate la esecuzione  della  legge,  regolamenti,  misure  e
disposizioni anzidette.