Art. 289. I concessionari di ferrovie pubbliche sono sottoposti alla osservanza non solo delle prescrizioni della presente legge e dei regolamenti di polizia e di sicurezza pubblica emanati in esecuzione della medesima, ma anche di quelle misure e disposizioni speciali che l'amministrazione superiore, sentite le loro osservazioni, potrebbe prescrivere per assicurare la polizia, il regolare esercizio e la conservazione delle ferrovie e delle loro dipendenze. Saranno sempre a carico dei concessionari le spese occorrenti o che avra' cagionate la esecuzione della legge, regolamenti, misure e disposizioni anzidette.