(Allegato F-art. 290)
 
                              Art. 290. 
 
  I concessionari dell'esercizio delle ferrovie pubbliche, siano essi
semplici  individui  o  societa'  riconosciute   dalle   leggi   sono
civilmente risponsali tanto verso  lo  Stato  quanto  verso  i  corpi
morali ed i privati dei danni che i  loro  amministratori,  preposti,
impiegati ed agenti qualunque,  applicati  al  servizio  delle  linee
concesse, cagionassero nell'esercizio delle proprie funzioni. 
 
  Pari  responsabilita'  verso  lo   Stato   pesa   sugli   anzidetti
concessionari per ogni danno procedente dalla inesecuzione di  alcuna
delle condizioni della concessione rispettiva, e  dalla  inosservanza
dei propri regolamenti e statuti. 
 
  I  risarcimenti,  ai  quali  i  concessionari  saranno  tenuti   in
dipendenza di queste disposizioni,  saranno  dovuti  pel  fatto  solo
della inesecuzione delle condizioni stipulate, eccettuati i  casi  di
forza maggiore legalmente accertati.