(Allegato F-art. 291)
 
                              Art. 291. 
 
  Allorche' i concessionari della costruzione o dell'esercizio di una
strada ferrata pubblica contravverranno alle condizioni degli atti di
concessione, oppure alle decisioni del Ministero dei lavori pubblici,
pronunziate in eseguimento delle dette condizioni per tutto cio'  che
riguarda al servizio della navigazione e delle fluitazioni,  ai  buon
regime ed al libero deflusso delle acque pubbliche  e  private,  alla
buona  conservazione  ed  alla  facile  praticabilita'  delle  strade
pubbliche, ne verra' steso verbale per  l'ulteriore  corso  giuridico
presso i tribunali ordinari. Tali contravvenzioni saranno punite  con
multe da lire 300 a 3000. 
 
  L'amministrazione pubblica potra' inoltre  prendere  immediatamente
tutte le misure provvisionali necessarie per far cessare il  danno  e
la contravvenzione; e le spese che saranno cagionate dalla esecuzione
di queste misure verranno riscosse a carico dei  concessionari,  come
in materia di contribuzioni pubbliche.