Art. 291. Allorche' i concessionari della costruzione o dell'esercizio di una strada ferrata pubblica contravverranno alle condizioni degli atti di concessione, oppure alle decisioni del Ministero dei lavori pubblici, pronunziate in eseguimento delle dette condizioni per tutto cio' che riguarda al servizio della navigazione e delle fluitazioni, ai buon regime ed al libero deflusso delle acque pubbliche e private, alla buona conservazione ed alla facile praticabilita' delle strade pubbliche, ne verra' steso verbale per l'ulteriore corso giuridico presso i tribunali ordinari. Tali contravvenzioni saranno punite con multe da lire 300 a 3000. L'amministrazione pubblica potra' inoltre prendere immediatamente tutte le misure provvisionali necessarie per far cessare il danno e la contravvenzione; e le spese che saranno cagionate dalla esecuzione di queste misure verranno riscosse a carico dei concessionari, come in materia di contribuzioni pubbliche.