(Allegato F-art. 292)
 
                              Art. 292. 
 
  Gli atti relativi all'acquisto e alla espropriazione dei terreni ed
altri stabili necessari per la costruzione delle  ferrovie  pubbliche
concesse all'industria privata e delle loro dipendenze ed  accessori,
non saranno  soggetti  che  al  pagamento  di  un  diritto  fisso  da
determinarsi in ciascun atto di concessione  ed  andranno  esenti  da
qualsivoglia diritto proporzionale di registro. 
 
  Essi potranno sempre venire estesi tiene forme concesse per  quella
espropriazioni  che  si  fanno  per  opere   di   utilita'   pubblica
nell'interesse dello Stato.