(Allegato F-art. 293)
 
                              Art. 293. 
 
  Saranno dichiarati negli atti di concessione  quei  favori  che  il
Governo volesse accordare ai  concessionari  di  ferrovie  pubbliche,
cosi'  pei  trasporti  sulle  ferrovie  esercitate  dallo  Stato   di
materiali  necessari   per   la   loro   costruzione,   esercizio   e
conservazione,  come  in  materia  doganale   per   la   introduzione
dall'estero dei  ferri  ed  altri  metalli  lavorati,  meccanismi  ed
utensili d'ogni  genere  esclusivamente  destinati  ed  assolutamente
necessari pel primo completo armamento e per  ogni  accessorio  fisso
occorrente per metterle in istato d'esercizio, comprese le macchine o
mobili o fisse necessarie per la locomozione. 
 
  Per godere di tali favori dovranno i concessionari assoggettarsi  a
tutte le  cautele  che  venissero  a  tale  riguardo  prescritte  dal
ministero delle finanze.