(Allegato F-art. 294)
 
                              Art. 294. 
 
  Non verra'  mai  ammesso  alcun  reclamo  dei  concessionari  delle
ferrovie pubbliche pel fatto di modificazioni  che  potessero  venire
introdotte nei diritti di pedaggio, nei dazi pubblici o nelle tariffe
doganali che si stabilissero dopo le concessioni.