Art. 296. Gli individui e le societa' concessionarie di ferrovie pubbliche sono autorizzati a fare quei regolamenti che credessero opportuni per la loro amministrazione interna. I regolamenti pero' che esse facessero pel servizio esterno e per l'esercizio delle ferrovie saranno soggetti alla preventiva approvazione del Governo, e saranno anche obbligatorii per quegli individui o societa' che ottenessero ulteriormente la concessione di diramazioni o di prolungamenti delle dette ferrovie, per tutto quanto puo' riguardare il servizio comune.