(Allegato F-art. 296)
 
                              Art. 296. 
 
  Gli individui e le societa' concessionarie  di  ferrovie  pubbliche
sono autorizzati a fare quei regolamenti che credessero opportuni per
la loro amministrazione interna. 
 
  I regolamenti pero' che esse facessero pel servizio esterno  e  per
l'esercizio  delle  ferrovie   saranno   soggetti   alla   preventiva
approvazione del Governo, e saranno  anche  obbligatorii  per  quegli
individui o societa' che ottenessero ulteriormente la concessione  di
diramazioni o di prolungamenti delle dette ferrovie, per tutto quanto
puo' riguardare il servizio comune.