(Allegato F-art. 298)
 
                              Art. 298. 
 
  Ogniqualvolta l'Amministrazione superiore credera' essere  il  caso
di modificare qualche proposizione dei  concessionari,  essa  dovra',
salvo i casi di urgenza,  intender  questi  nelle  loro  osservazioni
prima di prescrivere le modificazioni.