(Allegato F-art. 299)
 
                              Art. 299. 
 
  Le ferrovie pubbliche concesse alla industria privata  prima  della
promulgazione della presente legge continueranno ad esser rette, fino
alla estinzione del loro privilegio, dai loro atti di  concessione  e
dalle disposizioni  legislative  o  regolamentari  a  cui  questi  si
riferiscono.  Le  prescrizioni  della  presente  legge  saranno  loro
applicabili soltanto per gli oggetti di ordine pubblico e di  polizia
generale, e per quelli a cui i detti atti non avessero provveduto.