Art. 300. L'approvazione superiore dei progetti tecnici delle ferrovie private di seconda categoria non conferisce a chi intende di costruire il diritto d'intraprender i lavori, se prima egli non avra' fatto constare presso l'autorita' amministrativa locale e, ove d'uopo, presso chi esercita la ferrovia pubblica alla quale la ferrovia privata dee congiungersi, di avere compiuto a tutto cio' che la legge prescrive per l'esercizio della servitu' attiva di passaggio nelle altrui proprieta'.