(Allegato F-art. 300)
 
                              Art. 300. 
 
  L'approvazione  superiore  dei  progetti  tecnici  delle   ferrovie
private  di  seconda  categoria  non  conferisce  a  chi  intende  di
costruire il diritto d'intraprender i lavori, se prima egli non avra'
fatto  constare  presso  l'autorita'  amministrativa  locale  e,  ove
d'uopo, presso chi  esercita  la  ferrovia  pubblica  alla  quale  la
ferrovia privata dee congiungersi, di avere compiuto a tutto cio' che
la legge prescrive per l'esercizio della servitu' attiva di passaggio
nelle altrui proprieta'.