Art. 628 
 
                       Valutazione di profitto 
 
1. Durante lo svolgimento del corso di Stato maggiore,  il  grado  di
capacita' e preparazione degli ufficiali frequentatori  e'  accertato
mediante prove scritte ovvero esercitazioni pratiche nelle discipline
oggetto  di  studio,  valutate  attribuendo  punteggi   espressi   in
trentesimi e determinabili al millesimo.