(Allegato F-art. 301)
 
                              Art. 301. 
 
  L'ingresso, le fermate e la circolazione  delle  carrozze  e  carri
destinati al trasporto di  persone  e  merci  nei  cortili  e  piazze
annesse alle stazioni delle  ferrovie  pubbliche  sono  sottoposti  a
regolamenti d'ordine pubblico, da approvarsi dal Ministero dei lavori
pubblici.