Art. 302. E' proibito a qualsivoglia persona estranea al servizio di una ferrovia pubblica d'introdursi, di circolare o di fermarsi nel recinto di essa o delle sue dipendenze, eccettuati i luoghi delle stazioni destinati per l'accesso ai convogli o per la spedizione delle merci e le traversate a raso nel tempo in cui per opera del personale della strada ferrata sono tenute aperte, d'introdurvi animali e di farvi circolare o stanziare vetture o macchine estranee al servizio. Tale divieto non e' applicabile ai funzionari amministrativi o politici, agli agenti della forza pubblica, della pubblica sicurezza e della amministrazione delle finanze dello Stato che verranno indicati dal Ministero dei lavori pubblici, il orale determinera' pure, intesi i concessionari, le opportune misure speciali di precauzione.