(Allegato F-art. 302)
 
                              Art. 302. 
 
  E' proibito a qualsivoglia persona  estranea  al  servizio  di  una
ferrovia pubblica  d'introdursi,  di  circolare  o  di  fermarsi  nel
recinto di essa o delle sue dipendenze,  eccettuati  i  luoghi  delle
stazioni destinati per l'accesso ai  convogli  o  per  la  spedizione
delle merci e le traversate a raso nel tempo in  cui  per  opera  del
personale della  strada  ferrata  sono  tenute  aperte,  d'introdurvi
animali e di farvi circolare o stanziare vetture o macchine  estranee
al servizio. 
 
  Tale divieto non e'  applicabile  ai  funzionari  amministrativi  o
politici, agli agenti della forza pubblica, della pubblica  sicurezza
e della  amministrazione  delle  finanze  dello  Stato  che  verranno
indicati dal Ministero dei lavori  pubblici,  il  orale  determinera'
pure,  intesi  i  concessionari,  le  opportune  misure  speciali  di
precauzione.