Art. 303. I cantonieri, i guardiani e gli altri agenti di una strada ferrata faranno uscire immediatamente qualunque persona si fosse introdotta nel recinto di essa strada e sue dipendenze, o nelle vetture in cui non avesse diritto di entrare. In caso di resistenza, qualunque impiegato della ferrovia potra' chiedere l'assistenza della forza pubblica. Gli animali abbandonati che si trovassero nel suddetto recinto saranno fermati e posti sotto sequestro.