(Allegato F-art. 303)
 
                              Art. 303. 
 
  I cantonieri, i guardiani e gli altri agenti di una strada  ferrata
faranno uscire immediatamente qualunque persona si  fosse  introdotta
nel recinto di essa strada e sue dipendenze, o nelle vetture  in  cui
non avesse diritto di entrare. 
 
  In caso di resistenza, qualunque impiegato  della  ferrovia  potra'
chiedere l'assistenza della forza pubblica. 
 
  Gli animali abbandonati che  si  trovassero  nel  suddetto  recinto
saranno fermati e posti sotto sequestro.