(Allegato F-art. 304)
 
                              Art. 304. 
 
  Chi esercita una ferrovia pubblica dovra' tenersi provvisto di quei
mezzi di soccorso che sono i piu' necessari nei casi di  sinistri  in
quelle stazioni che  verranno  designate  dal  Ministero  dei  lavori
pubblici.