Art. 305. Durante il servizio delle ore notturne, le stazioni ed i loro accessi dovranno essere illuminati. Lo saranno eziandio quelle traversate a raso per le quali la superiore amministrazione giudicasse cio' necessario per motivi di pubblica sicurezza. Saranno pure muniti di lumi esterni di segnale i convogli durante la notte secondo un sistema da approvarsi dal Ministero. Le vetture dei viaggiatori dovranno parimente essere illuminate nel loro interno durante la notte, e nel passaggio di quei sotterranei che verranno desinati dal Ministero.