(Allegato F-art. 305)
 
                              Art. 305. 
 
  Durante il servizio delle ore  notturne,  le  stazioni  ed  i  loro
accessi dovranno essere illuminati. 
 
  Lo saranno eziandio quelle  traversate  a  raso  per  le  quali  la
superiore amministrazione giudicasse cio' necessario  per  motivi  di
pubblica sicurezza. 
 
  Saranno pure muniti di lumi esterni di segnale i  convogli  durante
la notte secondo un sistema da approvarsi dal Ministero. 
 
  Le vetture dei viaggiatori dovranno parimente essere illuminate nel
loro interno durante la notte, e nel passaggio  di  quei  sotterranei
che verranno desinati dal Ministero.