(Allegato F-art. 306)
 
                              Art. 306. 
 
  Lungo qualsivoglia ferrovia pubblica sara' distribuito e  mantenuto
si' di giorno che di notte, tanto per la conservazione, quanto per la
custodia  e  sorveglianza,  il  numero  di  agenti   necessario   per
assicurare la libera circolazione dei convogli e la trasmissione  dei
segnali.