(Allegato F-art. 309)
 
                              Art. 309. 
 
  Chi  si  serve  delle  ferrovie  pubbliche  per  viaggiare  o   per
trasportare oggetti deve osservare tutte le prescrizioni relative, ed
uniformarsi alle avvertenze che a siffatto riguardo gli saranno  date
dal personale  applicato  all'esercizio,  e  sara'  responsale  delle
infrazioni alle leggi e regolamenti  daziari  provenienti  dal  fatto
suo.