(Allegato F-art. 314)
 
                              Art. 314. 
 
  I  verbali  di  accertamento  delle  contravvenzioni,   contemplati
nell'articolo 291, dovranno essere stesi sia dai  commissari  tecnici
od amministrativi del Governo o dagli ufficiali da  essi  dipendenti,
sia dagl'ingegneri capi ed altri ufficiali  del  genio  civile  nelle
rispettive provincie. 
 
  Alla osservanza di tutte le altre disposizioni  del  presente  capo
sono in obbligo di sorvegliare gli agenti di polizia  giudiziaria,  i
commissari,  gl'ingegneri  e  tutti  gli   altri   agenti   applicati
all'esercizio, alla custodia ed alla manutenzione delle ferrovie. 
 
  Le  infrazioni  delle  suddette  disposizioni,  costituiscano  esse
crimini  o  delitti,  o  semplici  contravvenzioni,  potranno  essere
accertate  col  mezzo  di  verbali  stesi  dai  suddetti  funzionari,
impiegati ed agenti. 
 
  Per la legalita' dei detti verbali, gl'impiegati ed agenti di  ogni
grado,  applicati  alle  ferrovie  concesse  all'industria   privata,
dovranno essere giurati nelle forme volute dalla legge. Tale  obbligo
si estende  ai  cantonieri,  guardiani  ed  altri  agenti  subalterni
applicati alle ferrovie esercitate dal Governo.