(Allegato F-art. 315)
 
                              Art. 315. 
 
  I  verbali  stesi  dagli  agenti  di  polizia  giudiziaria,   dagli
ingegneri, aiutanti ed assistenti del genio civile, dai capi-stazione
delle ferrovie esercitate dallo Stato e  dai  commissari  di  Governo
sono esenti dalla conferma; tutti gli altri saranno confermati, entro
i tre giorni successivi a quello del reato, davanti  al  giudice  del
mandamento in cui il medesimo sara' stato commesso, o davanti  quello
del andamento di residenza dell'autore del verbale.