Art. 315. I verbali stesi dagli agenti di polizia giudiziaria, dagli ingegneri, aiutanti ed assistenti del genio civile, dai capi-stazione delle ferrovie esercitate dallo Stato e dai commissari di Governo sono esenti dalla conferma; tutti gli altri saranno confermati, entro i tre giorni successivi a quello del reato, davanti al giudice del mandamento in cui il medesimo sara' stato commesso, o davanti quello del andamento di residenza dell'autore del verbale.