ART. 262 (L)
                         (Diritto di copia)

   1.  Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 40,
nel  processo  tributario  di  primo e di secondo grado i richiedenti
corrispondono  il diritto di copia nella misura stabilita con decreto
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  in base al costo del
servizio.