(Allegato F-art. 320)
 
                              Art. 320. 
 
  Le spese si dividono in ordinarie e straordinarie.  Sono  ordinarie
quelle che si rendono necessarie per la manutenzione e  conservazione
delle opere pubbliche e dei servizi che vi si riferiscono. 
 
  Sono straordinarie quelle che si richiedono  per  l'eseguimento  di
opere nuove, o di ricostruzione e miglioramento delle esistenti.