Art. 321. Nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici e' stanziata annualmente una somma destinata a sussidiare i comuni ed i consorzi per la esecuzione delle opere pubbliche che stanno a loro carico. La ripartizione di questa somma, da approvarsi per decreto reale, e' fatta dal Ministero dei lavori pubblici a benefizio di quelle opere che si trovano nelle condizioni indicate dalla presente legge e che sono definitivamente ordinate o gia' in corso di esecuzione. Il Ministero dei lavori pubblici invigilera' al giusto impiego dei sussidi accordati.