(Allegato F-art. 321)
 
                              Art. 321. 
 
  Nel  bilancio  del  Ministero  dei  lavori  pubblici  e'  stanziata
annualmente una somma destinata a sussidiare i comuni ed  i  consorzi
per la esecuzione delle opere pubbliche che stanno a loro carico. 
 
  La ripartizione di questa somma, da approvarsi per  decreto  reale,
e' fatta dal Ministero dei lavori  pubblici  a  benefizio  di  quelle
opere che si trovano nelle condizioni indicate dalla presente legge e
che sono definitivamente ordinate o gia' in corso di esecuzione. 
 
  Il Ministero dei lavori pubblici invigilera' al giusto impiego  dei
sussidi accordati.